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riflessioni di fine anno

Contabilità > Chiusura dei conti

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Oggetto:
RIFLESSIONI IN VISTA DELLA CHIUSURA DEI CONTI DEL 2005


Come ogni anno, l’approssimarsi della chiusura del periodo di imposta richiede alcune riflessioni finalizzate all’assunzione della decisione di azionare, o meno, alcune “leve” di carattere prettamente fiscale o di natura civilistica a disposizione dei contribuenti.
Innanzitutto, giova rammentare che il periodo 2005 è interessato da due fenomeni già conosciuti, ma la cui importanza va crescendo nel tempo. Infatti, appare opportuno ricordare che:

??il bilancio dell’esercizio 2005 (come, del resto, quello del precedente 2004) sarà utilizzato dalle banche per attribuire il rating ai fini di Basilea II, per i soggetti che saranno assoggettati ad un processo di valutazione individuale e non di gruppo (tendenzialmente dovrebbe trattarsi, ma la scelta è operata in autonomia dai diversi istituti di credito, dei soggetti con ricavi superiori a 2/2,5 milioni di euro); ciò significa che le conseguenze di eventuali scelte di natura prettamente fiscale dovranno essere valutate anche in termini di impatto sui dati e sugli indici di bilancio;
??il progressivo “innalzamento” dell’importo dei ricavi congrui per gli studi di settore, richiede un inevitabile test preventivo (utilizzando il software elaborato per il 2004) quanto meno per avere delle indicazioni tendenziali in merito alla posizione di congruità e coerenza del soggetto; sull’argomento, è inoltre opportuno tenere conto del fatto che:
- con provvedimento del 21.02.2005 (in GU n.48 del 28.02.2005) l’Agenzia delle entrate ha già indicato gli studi che saranno soggetti a revisione per il 2005, in relazione ai quali, dunque, potrebbero variare (presumibilmente in aumento) i trend già oggi conosciuti;
- potrebbero essere resi noti gli indicatori di coerenza patrimoniale, economica e finanziaria, in base ai quali i soggetti in regime di contabilità ordinaria (non congrui) potranno essere accertati anche per singola annualità.

Una
programmazione
"intelligente" delle
deduzioni
extracontabili
Un metodo per migliorare le risultanze civilistiche di bilancio
(in ottica Basilea II), pur mantenendo inalterato il carico
fiscale del periodo, è certamente l'utilizzo del meccanismo di
deduzione extracontabile di cui all'articolo 109, comma 4,
lettera b) del TUIR.Il 2004, primo periodo di applicazione
della norma per la quasi generalità dei soggetti, è stato
certamente un banco di prova che, anche alla luce delle
affermazioni contenute nella circolare 27/E/2005, si è chiuso
con uno scarso utilizzo del meccanismo, vuoi per il ritardo
con cui sono giunti i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate (la
citata circolare è datata 31.05.2005), vuoi per le difficoltà di
assimilazione dei necessari adempimenti amministrativi del
"doppio binario" che si pongono al di fuori della normale
ottica con cui sono stati gestiti, sino ad ora, gli
ammortamenti (per le quote anticipate e per le eventuali
percentuali civili diverse da quelle prescritte dal DM del
31.12.1988). Tuttavia, nonostante l'Agenzia delle entrate
non abbia alcun interesse a sindacare le modalità di
contabilizzazione degli ammortamenti (più o meno corrette
secondo le indicazioni del codice civile e dei documenti
dell'OIC), si crede indispensabile convergere (anche in modo
graduale a seconda delle dimensioni e della situazione del
cliente) verso un comportamento più compatibile con la
normativa vigente.Ciò comporta la necessità di gestire un
doppio piano di ammortamento che richiede, per evidente
comodità, il supporto del software; appare pertanto
opportuno cominciare a testare il funzionamento dei
programmi per verificarne la corretta impostazione,
rinviando al momento opportuno la scelta della impostazione
definitiva.Tale scelta, inoltre, potrebbe divenire "obbligata"
nelle società che (superati i limiti imposti dall'articolo
2435-bis) hanno nominato il collegio sindacale, magari
assente lo scorso anno.Infine, deve essere raccomandata ai
soggetti che hanno già utilizzato la deduzione extracontabile
lo scorso anno, una particolare attenzione nel caso di
esistenza delibere assembleari di distribuzione dei dividendi;
in tal modo, infatti, si potrebbe ledere l'ammontare minimo di
presidio del patrimonio netto, che fa scattare la necessità di
operare una variazione in aumento nella determinazione del
reddito della società.

tel. 0425 87054 fax 0425805320 | alessandro@studiofranciosi.com

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