Studio Franciosi A.


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quando è possibile costituirsi in associazione tra professionisti

Associazioni tra professionisti

L'Esperto Risponde
Edizione n. 33 del 30 aprile 2001

pagina 776

Autore: Zola Giuseppe

COSI' L' associazione TRA professionisti

Alcuni professionisti (avvocati, medici legali, consulenti del lavoro e commercialisti) possono proporsi in forma "associata" o "convenzionata" (carta intestata, indirizzo eccetera) senza rapporto esclusivo, restando ciascuno libero di esercitare anche con propria clientela e in sedi diverse da quella "associata"?
Quale profilo fiscale assumerebbe questa associazione?

[128666]
Lettera Firmata - MILANO
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In base all'attuale legislazione, è possibile che diversi professionisti, muniti "dei necessari titoli di abilitazione professionale" ovvero autorizzati "all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge" possano associarsi per svolgere la loro attività professionale: ciò è previsto dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Nulla impedisce che ogni professionista possa svolgere, insieme a un'attività "associata", anche un'attività come singolo. I due introiti avrebbero un'evidenza fiscale diversa: l'entrata come "associato" dovrebbe essere inserita nel quadro H; l'attività svolta in proprio troverebbe collocazione nel quadro E.


Legge del 23 novembre 1939, n. 1815
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1939


Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.

Articolo 1 - [Studio tecnico legale]

[ ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI - DISCIPLINA ]

Testo in vigore dal 31 dicembre 1939

1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attivita` in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attivita` per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
2. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attivita`, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.





La Settimana Fiscale - Quesiti
Edizione n. 45 del 2 dicembre 2004

pagina 37

Autore: Ferrajoli Luigi

Professioni non protette - Esercizio in forma societaria

Due lavoratori autonomi non iscritti ad alcun Albo (in quanto non vi è Albo per l'attività di consulenza alle imprese sulle risorse umane) hanno la possibilità di costituire uno studio associato? *
In base alle norme vigenti (art. 1, L. 23.11.1939, n. 1815), possono essere costituite associazioni professionali da parte delle persone "munite dei necessari titoli di abilitazione professionale" e di quelle "autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge".
Stando al contenuto della norma citata, pertanto, i consulenti d'impresa in materia di risorse umane indicati nel quesito non sembrano possedere i requisiti necessari per poter costituire un'associazione professionale.
L'attività in comune potrà essere esercitata in forma di società (anche di capitali), trattandosi di professioni non protette. Al riguardo è opportuno chiarire che l'esercente una professione non protetta può operare con i clienti secondo modelli giuridici diversi da quelli fissati per le professioni intellettuali, sottraendosi così all'obbligo di esecuzione personale della prestazione. In tale caso la sua prestazione non è giuridicamente qualificabile come prestazione d'opera intellettuale ma è qualificabile come attività d'impresa (produzione di servizi) commerciale.
In sostanza due lavoratori autonomi esercenti una professione non protetta non possono costituire un'associazione professionale in quanto la L. 1815/1939 concerne solo l'esercizio associato di professioni protette; possono, invece, validamente costituire una società di qualsiasi tipo per l'esercizio della propria attività. Così facendo tuttavia la loro attività, anche dal punto di vista civilistico, non è più attività professionale ma è qualificabile come attività imprenditoriale di produzione di servizi.

Giurisprudenza:

Corte d'Appello di Napoli
Sentenza 13.12.1994


Massima

SOCIETA' - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - DIVIEO EX LEGE N. 1815/1939 - ATTIVITA' MEDICA - ESCLUSIONE

Non possono essere dichiarate nulle le societa` commerciali aventi ad oggetto lo svolgimento di attivita` di diagnostica clinica di laboratorio.



Corte di Cassazione Sezione 1 civile
Sentenza 13.07.1993, n. 7738


Massima

SOCIETA` IN GENERE - SOCIETA` TRA PROFESSIONISTI - PROFESSIONI PER LE QUALI E` RICHIESTA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO - DIVIETO DI COSTITUZIONE

Il divieto di esercizio in forma societaria delle attivita` di consulenza e assistenza tecnica (artt. 1 e 2 legge n. 1815 del 1939) - che si applica a tutte le professioni "protette", per il cui esercizio e` necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 cod. civ.) - e` fondato sulla tutela del carattere strettamente personale della prestazione sancito dall'art. 2232 cod. civ. e, pertanto, deve ritenersi esteso all'ipotesi in cui l'impresa, posta in essere a supporto della professione intellettuale, sia, anziche` una societa`, una ditta individuale, essendo rispetto a questa ravvisabile la medesima "ratio" del predetto divieto, posto a tutela del rapporto personale e fiduciario tra professionista e cliente. Per non incorrere in tale divieto, l'impresa (societaria o individuale) non deve avere come scopo l'offerta dell'opera propria del professionista, bensi` prodotti o servizi diversi e piu` complessi, trascendenti l'oggetto delle professioni protette, ovvero deve limitarsi alla realizzazione e gestione di mezzi strumentali per l'esercizio dell'attivita` professionale. (In forza di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto illeggittima l'attivita` sanitaria odontoiatrica esercitata da una ditta individuale il cui titolare non era medico dentista.).

da vedere:

Sen 21/03/1989 1405 sez 2 Civ


Corte di Cassazione Sezione 1 civile
Sentenza 12.03.1987, n. 2555


Massima

SOCIETA` IN GENERE - NOZIONE - SCOPO - ESCLUSIONE DEL VINCOLO NELLE ATTIVITA` PROFESSIONALI

A norma dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 sono validi, sempre che non contengano clausole contrastanti con le prescrizioni dalla stessa norma fissate in ordine alla denominazione dell'"ufficio" e all'indicazione dei nomi e dei titoli professionali dei singoli associati, gli accordi conclusi, da professionisti legittimati, per l'esercizio congiunto di professioni cosiddette protette (il cui esercizio richiede un titolo specifico di abilitazione ed un`apposita autorizzazione), al fine della ripartizione di spese e compensi. per la validita` dell'accordo (riguardante, nella specie, l'attivita` legale) e` necessario, inoltre, che sia rispettato il principio della personalita` della prestazione professionale, nel senso che l'associante rimane l'unico titolare dell'attivita` affidatagli e l'esclusivo responsabile (oltre che l'unico creditore del compenso) nei confronti del cliente, stabilendo l'impostazione e la linea dello svolgimento dell'opera, dirigendo ed organizzando il lavoro degli altri associati, i quali assumono la veste di sostituti o di ausiliari ai sensi dell'art. 2232 codice civile, ossia di collaboratori tecnici. tali accordi costituiscono contratti di associazione sui generis, autonomi e diversi da quelli regolati dall'art. 2549 codice civile (associazione in partecipazione). da vedere:
[s85 [s85 [s82 [s74 [s73



Tribunale di Avezzano
Sentenza 01.02.1986


Massima

SOCIETA' - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - ATTO COSTITUTIVO - OMOLOGAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PROFESSIONE SANITARIA

Non puo` essere omologato l'atto costitutivo di una societa` di capitali il cui oggetto sociale preveda l'allestimento e la gestione delle strutture e dei servizi necessari per l'espletamento, mediante l'opera professionale di medici specialisti, di cure mediche e chirurgiche delle varie branche.


Corte d'Appello di Catania
Sentenza 12.03.1985

Massima

SOCIETA` IN GENERE - NOZIONE - SCOPO - SOCIETA` TRA PROFESSIONISTI - EFFICACIA INTERNA - VALIDITA`

E` valido ed efficace nei rapporti interni un contratto concluso tra professionisti abilitati all'esercizio della professione condizione che l'attivita` svolta sia strutturata all'esterno in modo da salvaguardare, in ossequio alla disciplina prevista dalla legge n. 1815/39, il carattere personale e fiduciario della prestazione.


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