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marzo 2011

scadenze e adempimenti tributari > circolari mensili





Informative e news per la clientela di studio


di mora

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell’art.5 co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2011 - 30 giugno 2011. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari all’1,00%. Il tasso effettivo da applicare è pari all’8,00% (per i prodotti alimentari deteriorabili 10,00%) e rimane, pertanto, invariato rispetto a quello del secondo semestre 2010. Un’informativa di approfondimento sul tema è stata pubblicata sulla Circolare n.10/10.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n. 31 dell’8/02/11)



prima casa

Iva agevolata per le migliorie anche se fuori dal capitolato d’appalto

L’aliquota Iva agevolata al 4% si applica anche per i lavori edilizi di miglioramento sulla prima casa. L’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di applicare l’Iva in misura ridotta agli interventi extracapitolato commissionati a una ditta appaltatrice da un contribuente in possesso dei requisiti prima casa. Un’agevolazione valida a patto che l’immobile rimanga un’abitazione non di lusso anche dopo l’esecuzione dei lavori. I lavori di miglioramento svolti dall’appaltatore non sono classificabili come interventi di ristrutturazione edilizia, dato che l’alloggio non è ancora completamente realizzato. Al contrario, queste prestazioni rientrano nel processo di costruzione del fabbricato e consistono nell’inserimento di materiali particolari o nell’uso di accorgimenti costruttivi destinati a rendere la prima casa più funzionale. Di conseguenza, nulla osta all’applicazione ai lavori extracapitolato del regime Iva agevolato, di norma riservato ai fabbricati costruiti ex novo.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.22 del 22/02/11)



55%

L’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare è agevolabile

La detrazione Irpef/Ires del 55% spetta anche per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, limitatamente però alla produzione di energia termica e di acqua calda. È questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a un contribuente che chiedeva, sulla base di una recente nota dell’Agenzia Enea, la conferma del beneficio fiscale anche per gli impianti solari termodinamici. L’Agenzia delle Entrate, oltre a riconoscere il beneficio fiscale per questa tipologia di impianti, precisa che la quota di spesa detraibile, nel caso di impianto a produzione combinata, può essere data dalla percentuale di energia termica prodotta rispetto a quella complessivamente sviluppata dall’impianto. Si ricorda che la Legge di Stabilità 2011, oltre a prorogare la detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, ha stabilito che la detrazione venga ripartita in dieci quote costanti di pari importo, anziché in cinque.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.12 del 7/02/11)




Riduzione dei premi assicurativi a favore delle imprese artigiane

Un decreto del Ministero del Lavoro ha stabilito misure di riduzione sull’ammontare complessivo dei premi assicurativi dovuti per il triennio 2008-2009-2010 per tutte le aziende artigiane in regola con gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la richiesta di ammissione al beneficio. Per quanto riguarda gli infortuni nel biennio di riferimento non si tiene conto degli infortuni in franchigia e in itinere. La riduzione è applicabile sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari). L’Inail provvederà a calcolare d’ufficio le riduzioni (nella misura percentuale del 2% per l’anno 2008, 1,88% per l’anno 2009 e 2,10% per l’anno 2010) spettanti a ciascuna azienda che abbia provveduto a barrare la casella nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex Legge n.296/2006”. L’applicazione delle riduzioni farà scaturire un credito a favore dei beneficiari che potrà essere compensato con i versamenti futuri.

(Ministero del Lavoro, Decreto 2/12/10, G.U. n.38 del 16/02/11)


carburante

Sono deducibili solo le schede carburante compilate correttamente

Sono deducibili dall'azienda i costi per le schede carburante soltanto nel caso in cui siano compilate con tutti i dati identificativi dell'automezzo, il numero di chilometri percorsi a fine mese e quello dei chilometri finali rilevabili dal contachilometri. Il principio è contenuto nella corposa sentenza n.3947 del 18 febbraio 2011 della Corte di Cassazione che è intervenuta di nuovo pro-contribuente anche sul tema dell’abuso del diritto. Secondo la Corte, l'Amministrazione Finanziaria deve contestare l'elusione fiscale soltanto in relazione a operazioni commerciali non simulate, ma realmente volute.

(Corte di Cassazione, sentenza n.3947 del 18/02/11)


di settore

Il Fisco deve motivare perché disattende le ragioni del contribuente

La motivazione dell’atto di accertamento parametrico emesso dal Fisco non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni solevate. La Corte di Cassazione dà ragione al contribuente che, per giustificare lo scostamento, aveva dimostrato di aver diminuito i prezzi a causa della concorrenza dei supermercati aperti nella zona sede della sua attività di ferramenta.

(Corte di Cassazione, sentenza n.4582 del 24/02/11)


dei prezzi al consumo di gennaio 2011

L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2011, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 101,2. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +2,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di gennaio 2011 è pari 0,421749.

(Istat, comunicato del 23/02/11)







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