Studio Franciosi A.


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Istanza rimborso impresa

CONTENZIOSO TRIBUTARIO > IRAP


ALL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI …..
Via …..
…….

ASSESSORATO REGIONALE ALLE FINANZE
…….(regione)
Via………
………..

Luogo e data,………

RACCOMANDATA A.R.

ISTANZA DI RIMBORSO VERSAMENTI DIRETTI IRAP

Io sottoscritto ……….., nato a ………. , il ……………. , residente in ………….. , Via …………., C.F. …………., titolare della ditta individuale ………….

PREMESSO

di aver esercitato negli anni ………. la professione di (indicare la professione ad esempio agente di commercio)
che ha svolto l’esercizio della predetta attività senza alcun elemento di organizzazione, non avendo avuto alcun dipendente, né collaboratore con vincolo di rapporto collaborativo, e utilizzando come struttura per l’esercizio della attività unicamente …………(Elencare cespiti) come meglio indicati nel libro cespiti di cui all’allegato 1. La sede dell’attività è ……….(Indicare i mq dell’immobile destinato esclusivamente ad attività o i mq dell’abitazione familiare destinati ad attività);
di aver versato (o compensato un pari credito) nel tempo e in via provvisoria, al solo scopo di ottemperare alla norma di cui al dlgs 15/12/1997 n. 446, emanata in seguito alla delega di cui all’art. 3, comma 143, legge 03/12/1996, n.662 in riguardo all’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), ma nell’attesa di chiarimenti sulla legittima debenza del tributo, che, pur ritenendole ingiuste, al solo fine di evitare sanzioni, ha proceduto alle dichiarazioni e ai conseguenti versamenti delle imposte Irap previste, secondo gli importi e le annualità seguenti i seguenti importi:
in data ……… a titolo di
(Saldo/I acconto/II acconto) Irap per l’anno ……. l’importo di ……………
in data ……..
(indicare tutti i versamenti)
Per un totale di ……….

IN VIA PRINCIPALE – Ritenuto che

- con sentenza n. 156 del 10/05/2001 (dep. 21/05/2001), la Corte Costituzionale, pur avendo ritenuto al momento l’Irap costituzionalmente legittima, ma partendo dal presupposto che l’Irap è una imposta reale che si applica sul < valore aggiunto > prodotto da una attività autonomamente organizzata così come previsto dall’art.2 del dlgs 446/97, ha disposto che la stessa si applichi < ….esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi…>,
- che la citata sentenza ha già prodotto una puntuale giurisprudenza di merito, volta ad accogliere le doglianze dei contribuenti assoggettati illegittimamente all’Irap, essendo privi di capitale e significativo lavoro altrui che non incide sulla sussistenza dell’attività del titolare
- che la Corte di Cassazione, con sentenza 5.11.2004, n. 21203, ha confermato le sentenze delle Commissioni provinciale e regionale che avevano affermato che l’Irap non è dovuta in caso di inesistenza di una struttura stabile
IN VIA SUBORDINATA – preso atto che

- che l’Irap si applica sul valore aggiunto globale della produzione determinato sulla base della differenza tra ricavi ed acquisti
- che l’ambito di applicazione dell’Irap consiste nelle cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio di impresa, arti o professioni
- che l’Irap è un’imposta applicata in misura proporzionale sulla base imponibile
- che le caratteristiche strutturali dell’Irap, pur non essendo coincidenti, presentano delle marcate similarità con quelle tipiche dell’Iva quanto a generalità, ai requisiti soggettivi richiesti ed alla proporzionalità dell’aliquota
- che l’art. 33 della VI direttiva IVA 77/388 CEE del 17 maggio 1977, vieta agli stati membri di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia carattere di imposta sulla cifra d’affari
- che il D.Lgs 466/1997 istitutivo dell’Irap si configura in palese contrasto con quanto prescritto dalla normativa comunitaria dell’art. 33 della VI Direttiva 77/388 CEE

CONSIDERATO CHE
- gli avvenuti pagamenti ut sopra, in quanto necessitati e disposti al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, non può far ritenere concluso il rapporto tributario con l’ente impositore;
- non è decorso né il termine di decadenza di 48 mesi dall’avvenuto pagamento di cui all’art. 38 dpr 29/9/1973 n. 602, come modificato dall’art. 1 comma 5 legge 133/99, né quello più ampio di prescrizione di cui all’art. 2946 codice civile;
- sussiste, per quanto precedente, il diritto del richiedente alla ripetizione dell’indebito oggettivo delle imposte versate come specificamente elencate.
Per quanto sopra esposto il sottoscritto
CHIEDE

nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 38 comma 1, del dpr 29/09/1973 n. 602, ai sensi del quale il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento della imposta allegando le ricevute dei versamenti effettuati in caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento,
- che codesto spettabile Agenzia delle entrate voglia provvedere all’immediato rimborso integrale delle imposte indebitamente versate, stante la totale insussistenza del presupposto impositivo di cui all’art. 2 del dlgs 466/97, oltre agli interessi maturati e maturandi.
- che parimenti la direzione regionale dell’entrata in rappresentanza dell’amministrazione finanziaria dello stato, e in via sussidiaria l’ufficio cui è devoluto l’esame per regolamento interno, nonché l’assessore alle finanze delegato all’amministrazione regionale quale coobbligato a cui sono destinate le somme in parola, provveda in concreto a rendere esecutivo il rimborso della somma totale di ……………. versata in < conditio indebiti > a titolo di Irap per gli anni ………………., con riconoscimento degli interessi di cui all'’art. 44 del dpr n. 602 del 29/9/1973 fino alla data di soddisfo.
AVVERTE
che trascorso infruttuosamente il termine di giorni 90 proporrà ricorso avverso il silenzio/rifiuto alla competente Commissione tributaria provinciale contro tutte le parti in causa.

Con la massima osservanza
Allegati: Copie dei versamenti effettuati; Copie modello Irap anni …………………; Fotocopie del libro dei cespiti.

In fede

……………………….



tel. 0425 87054 fax 0425805320 | alessandro@studiofranciosi.com

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