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pedoni concorso di colpa

Codice della strada > giurisprudenza

Responsabilità civile
Investimento del pedone, concorso di colpa e danno biologico
Giuseppe Colangelo, Università LUISS Guido Carli, Roma
Una signora, investita da un ciclomotore mentre attraversava a piedi un viale, contesta la sentenza con la quale le era stato riconosciuto un risarcimento più contenuto in ragione del suo concorso di colpa nell’incidente: la signora lamenta da un lato che nessun concorso di colpa le era imputabile per aver attraversato la strada rapidamente, in quanto il motociclista stava percorrendo una corsia preferenziale violando precise norme del codice stradale, e dall’altro che il giudice aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla prova dell’aggravamento del danno biologico (oltre che per la liquidazione relativa alla perdita della capacità lavorativa e al danno emergente per le spese mediche).
I giudici supremi, dopo aver considerato corretto il riparto di colpe, hanno invece accolto le altre censure richiamando, in particolare, la definizione unitaria del danno biologico per fatto illecito da circolazione (da ultimo contenuta nell’art. 5, comma 3, della legge 57/01 e, più analiticamente, negli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni), articolata in quattro dimensioni essenziali: quella psichica e fisica a prova scientifica, l’incidenza negativa sulle attività quotidiane e la perdita degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

(Cassazione civile Sentenza 18/11/2005, n. 24451)
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