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lease back

Contabilità

Inoltre, a completamento di tale informativa, il Principio emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC1) raccomanda di aggiungere ulteriori informazioni, in particolare, tra queste, pare opportuno evidenziare:
??il valore di mercato del bene locato, il debito implicito nei confronti della società di leasing (da interpretarsi come differenza tra costo per il concedente ed il maxicanone pagato)
??la fiscalità differita connessa all’utilizzo del metodo patrimoniale (si deve infatti ricordare che ai sensi del comma 7 dell’articolo 102 del TUIR è consentita la deduzione integrale del canone di locazione finanziaria rilevato purché la durata del contratto sia almeno pari alla metà del periodo di ammortamento del cespite, ad eccezione degli immobili per i quali la durata minima viene fissata in 8 anni, spesando a conto economico il costo del bene in un minor numero di periodi d’imposta rispetto alla procedura di ammortamento ed al metodo finanziario, finendo per conferire un indubbio vantaggio fiscale).

Tale informativa deve essere obbligatoriamente resa anche qualora la società proceda alla redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile.

Lease Back

Altra operazione frequentemente utilizzata dalle imprese, questa volta non per acquisire un bene strumentale ma quale mezzo per ottenere finanziamenti, è l’operazione di retrolocazione finanziaria, meglio conosciuta come
lease-back.
Tale contratto consiste nella cessione di un bene strumentale e contestuale stipula di un contratto di locazione finanziaria dove l’utilizzatore è lo stesso soggetto che ha ceduto il bene al concedente: nell’ambito di tale contratto i rischi vengono allocati interamente in capo al cedente/utilizzatore, il quale al termine del contratto ha facoltà di esercitare l’opzione per il riacquisto del bene.
Tale operazione, come detto si sostanzia in un contratto di finanziamento per il quale, a garanzia delle somme erogate dal soggetto mutuante, viene offerto un bene strumentale posseduto dal mutuatario.
Al pari delle operazioni di leasing finanziario di tipo tradizionale, anche per contratti i lease-back occorre avvalersi del metodo di contabilizzazione patrimoniale. Tale operazione presenta una

particolarità dal punto di vista civilistico/contabile: l’eventuale plusvalenza che viene a manifestarsi in sede di cessione del bene strumentale deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione stipulato. Occorrerà pertanto rilevare un risconto passivo al fine di rinviare la quota di plusvalenza di competenza dei successivi esercizi.

ESEMPIO:
in data 1 gennaio un bene strumentale con valore contabile residuo pari a 100.000 (costo storico 500.000 e ammortizzato per 400.000) viene venduto al prezzo di 150.000; il contratto di leasing stipulato su tale bene è della durata di 10 anni.


Al momento della cessione occorrerà rilevare la plusvalenza:

1/1/X

diversi a diversi crediti 180.000
Fondo ammortamento 400.000
Immobile 500.000
Plusvalenza 50.000
IVA c/acquisti 30.000


In sede di redazione del bilancio di esercizio occorrerà riscontare la frazione di plusvalenza di competenza dei successivi esercizi (per semplicità di calcolo si ipotizza un contratto con decorrenza 1/1/X – 31/12/X+9)


31/12/X

plusvalenza a risconto passivo 45.000



1/1/X+1

Risconto passivo a plusvalenza 45.000



Tale previsione non comporta alcuna conseguenza in ordine alle modalità di tassazione della plusvalenza conseguita: occorre infatti ricordare che tali componenti positivi di reddito sono imponibili interamente nell’esercizio in cui vengono realizzati ovvero, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 86 comma 4 del TUIR, l’imponibilità può essere dilazionata sino a 5 esercizi. Conseguentemente, vista la diversa, e di regola più breve, temporalità con cui si manifesta l’imponibilità della plusvalenza rispetto alla competenza economica che presiede l’imputazione al bilancio d’esercizio, occorrerà iscrivere le corrispondenti imposte differite (attive). Infatti, nell’esercizio in cui si manifesta la plusvalenza (ovvero, al più tardi, in quello di realizzo e nei quattro successivi) dovranno essere rilevate le imposte pagate in dipendenza di quella frazione di plusvalenza che per competenza verrà imputata al conto economico di futuri periodi d’imposta.

Di seguito si propone la rilevazione delle imposte differite attive (per semplicità si considera la sola IRES) legate all’esempio precedente, nell’ipotesi in cui fiscalmente ci si avvalga della facoltà di ripartire la plusvalenza nell’esercizio di sostenimento e nei 4 successivi:


31/12/X

Imposte diff. attive (voce CII 4-ter di SP) a Imposte diff. attive (voce 22 di CE) 1.650



La fiscalità differita attiva sarà pari a 1.650, ossia alla differenza tra l’imposta liquidata in dichiarazione – calcolata sul quinto della plusvalenza (10.000 x 33% = 3.300) – e l’imposta calcolata sulla plusvalenza di competenza (5.000 x 33% = 1.650).

Le imposte differite attive verranno progressivamente riassorbite allorquando sarà completato il procedimento di stanziamento dei quinti di plusvalenza in dichiarazione dei redditi (nell’esempio proposto, a partire dal 6° anno sino al termine del contratto).








tel. 0425 87054 fax 0425805320 | alessandro@studiofranciosi.com

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