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Regione Emilia Romagna ottobre 2005

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Oggetto: PROROGA AL 31 LUGLIO 2011 PER LE RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE




Il Ministero dell'Economia, l’Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI hanno deciso di prorogare il termine per la presentazione delle istanze al 31 luglio 2011. Gli interventi previsti dal nuovo Accordo del 16 febbraio 2011 prevedono la possibilità di richiedere:
la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;
la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di
leasing immobiliare;
la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di
leasing mobiliare;
l’allungamento delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti a breve termine.

Qualora un’impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di
leasing o per l’allungamento della scadenza di un credito, non potrà fruire di un’ulteriore agevolazione per lo stesso contratto. Le imprese che hanno già fruito della moratoria sui mutui possono, invece, richiedere una nuova sospensione sugli stessi non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari. Le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta strumenti di gestione del rischio del tasso di interesse.

Condizioni soggettive per le imprese che vogliano accedere alla moratoria
Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste nell’Avviso comune del 3 agosto 2009 (ripreso dall’Accordo del 16 febbraio 2011) devono avere:
un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).
Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l’eventuale partecipazione a gruppi societari. Le PMI richiedenti, inoltre, devono essere residenti in Italia e provare la continuità e le prospettive economiche dell’azienda.

È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data del 30 settembre 2008 erano “
in bonis” nei confronti della banca/intermediario a cui viene presentata la domanda e che alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti non abbiano posizioni classificate come ristrutturate, in sofferenza, incagliate, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni ovvero procedure esecutive in corso. La generica formulazione procedure esecutive in corso comprende tutte le procedure immobiliari e mobiliari sia su iniziativa della banca/intermediario sia su iniziativa di terzi.
I mutui e i leasing oggetto della sospensione delle quote capitale
Possono beneficiare della sospensione:
tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno stipulati prima del 3 agosto 2009;i
leasing finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari stipulati prima del 3 agosto 2009.
L’impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano rate in mora scadute da non più di 180 giorni la sospensione avrà effetto dalla prima delle rate rimaste impagate:
durante la sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito;termine l’impresa rimborserà le quote capitali interessate dalla sospensione.
L’impresa potrà beneficiare dell’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei
leasing finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/leasing non subisca variazioni.

Il fac-simile dell’istanza da presentare a banche e intermediari
L’ABI ha concordato con le associazioni d’impresa un modulo condiviso per la richiesta della sospensione dei debiti e delle operazioni di allungamento dei crediti oggetto di anticipazione da parte delle imprese interessate all’attuazione di uno o più punti dell’Avviso comune. Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza. L’accettazione della domanda non può essere subordinata alla richiesta di ulteriori garanzie aggiuntive da parte degli istituti. Il fac-simile del modello è prelevabile dal sito web http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=10531%20.
Nel modulo di domanda approvato le imprese devono autocertificare “
di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale”: ciò, il più delle volte, si tramuta nella richiesta da parte delle banche/intermediari di una documentazione aggiuntiva rispetto alla semplice compilazione della istanza.

Gli allegati richiesti mutano a seconda della banca/intermediario, al fine possa essere verificata la sussistenza dei requisiti richiesti:
ultimi bilanci approvati dall’impresa richiedente;
ultime dichiarazioni dei redditi dell’impresa richiedente;
bilancio infrannuale fino alla data di presentazione dell’istanza.


Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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tel. 0425 87054 fax 0425805320 | alessandro@studiofranciosi.com

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