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imprenditoria femminile

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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 5 dicembre 2005
Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso
alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 314,
a favore dell'imprenditoria
femminile (sesto bando).
(GU n. 291 del 15-12-2005)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive
per l'imprenditoria femminile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del
procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli
interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1
della legge n. 59/1997);
Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 314/2000, che stabilisce che il Ministero delle attivita'
produttive fissa i termini per la presentazione delle domande di
agevolazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123;
Visto altresi' l'art. 12, comma 4 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero
delle attivita' produttive rende noto, con lo stesso decreto,
l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per
ogni regione e provincia autonoma e i criteri di priorita'
eventualmente indicati da queste ultime ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo;
Visti i decreti ministeriali del 3 dicembre 2004 e del 3 agosto
2005 con i quali, ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite, tra le
regioni e le province autonome, le risorse finanziarie statali
disponibili a favore degli interventi per l'imprenditoria femminile;
Visto il decreto ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale
e' stato stabilito un limite minimo e massimo di investimento per
l'accesso alle agevolazioni e sono stati altresi' fissati i criteri
di priorita' per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il
territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del
sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001 cosi' come
modificato con successivo decreto ministeriale del 2 dicembre 2005,
con il quale sono state individuate le misure delle agevolazioni
concedibili, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 5 e 6
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
Visto l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
2 novembre 2004, concernente i «Criteri e modalita' di concessione
delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attivita'
produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui
all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289», secondo il quale
il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 314/2000, relativamente ai bandi
emanati dal primo gennaio 2003, e' concesso per il 50% sotto forma di
contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di
finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0.50 per cento
annuo;
Vista la propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata
ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni
esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande;
Viste le comunicazioni trasmesse dalle regioni e dalla province
autonome ai sensi dell'art. 12, comma 3 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 314/2000 con le quali sono state
indicate le risorse regionali stanziate ad integrazione delle risorse
statali ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle
graduatorie;
Decreta:

Art. 1.
1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle
domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni a
favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e' fissato al
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della circolare esplicativa n. 946342 del
5 dicembre 2005, citata in premessa.
2. Il termine finale di presentazione delle domande e' fissato
allo scadere del novantesimo giorno successivo al termine iniziale di
cui al precedente comma 1.



Art. 2.
1. Le risorse disponibili per il bando di cui al comma 1 sono
complessivamente pari a Euro 88.535.259,64 e risultano composte, per
Euro 76.145.690,00 dalle risorse statali disponibili in bilancio gia'
ripartite tra le regioni e le province autonome con i decreti
ministeriali del 3 dicembre 2004 e del 3 agosto 2005 citati in
premessa, e per Euro 12.389.569,64 dalle risorse stanziate dalle
regioni e province autonome che hanno disposto l'integrazione delle
risorse statali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 314/2000. Gli importi delle risorse
complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia
autonoma sono dettagliati nella tabella che segue:

=====================================================================
|Fondi statali|Fondi regionali| Totale
=====================================================================
Piemonte | 2.944.671,70| 1.742.479,35| 4.687.151,05
---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta | 60.998,00| 100.000,00| 160.998,00
---------------------------------------------------------------------
Liguria | 1.375.845,80| 0| 1.375.845,80
---------------------------------------------------------------------
Lombardia | 5.063.837,60| 0| 5.063.837,60
---------------------------------------------------------------------
Provincia autonoma di | | |
Bolzano | 142.364,30| 0| 142.364,30
---------------------------------------------------------------------
Provincia autonoma di | | |
Trento | 218.884,50| 208.938,00| 427.822,50
---------------------------------------------------------------------
Veneto | 2.649.717,70| 0| 2.649.717,70
---------------------------------------------------------------------
Friuli Venezia Giulia | 699.387,70| 504.060,92| 1.203.448,62
---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna | 1.963.320,00| 0| 1.963.320,00
---------------------------------------------------------------------
Toscana | 2.688.991,40| 1.477.706,62| 4.166.698,02
---------------------------------------------------------------------
Umbria | 751.369,00| 0| 751.369,00
---------------------------------------------------------------------
Marche | 954.620,80| 0| 954.620,80
---------------------------------------------------------------------
Lazio | 6.151.135,10| 2.380.079,53| 8.531.214,63
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo | 1.233.815,30| 800.000,00| 2.033.815,30
---------------------------------------------------------------------
Molise | 576.495,30| 0| 576.495,30
---------------------------------------------------------------------
Campania |15.185.539,80| 0|15.185.539,80
---------------------------------------------------------------------
Puglia | 8.839.915,50| 1.609.730,47|10.449.645,97
---------------------------------------------------------------------
Basilicata | 1.389.186,10| 500.000,00| 1.889.186,10
---------------------------------------------------------------------
Calabria | 5.749.061,20| 1.066.574,75| 6.815.635,95
---------------------------------------------------------------------
Sicilia |13.916.830,80| 0|13.916.830,80
---------------------------------------------------------------------
Sardegna | 3.589.702,40| 2.000.000,00| 5.589.702,40



Art. 3.
1. Le domande di agevolazione devono essere inviate agli
indirizzi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.



Art. 4.
1. In mancanza dell'integrazione delle risorse finanziarie da
parte delle regioni Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Umbria, Veneto, Sicilia, e da parte della Provincia
autonoma di Bolzano, le domande la cui unita' locale ricade nei
suddetti territori sono esaminate dal Ministero delle attivita'
produttive, che provvede a tutti gli adempimenti ai sensi dell'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.
2. Le domande di cui al precedente comma devono essere trasmesse
in copia, per conoscenza, alle suddette regioni, che possono
esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda.
3. I criteri di priorita' regionale di cui all'art. 12, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono stati
individuati dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio,
Puglia, Toscana, Sardegna. Tali criteri, che saranno utilizzati per
la formazione delle relative graduatorie regionali, sono riportati
nell'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola



Allegato 1

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REGIONE VENETO

IMPORTO DELLE RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI: € 2.649.717,70

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione Ministero delle Attività Produttive
Direzione per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese - Uff. Imprenditoria femminile
Via del Giorgione, 2/B
00147 ROMA


tel. 0425 87054 fax 0425805320 | alessandro@studiofranciosi.com

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