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extracomunitari irregolari - sanzioni

diritto del lavoro > Documentazione

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde
Edizione n. 30 del 28 aprile 2003
pagina 681

Autore: Marco Noci

CONTRIBUTI DOVUTI ANCHE SE LA COLF E' IRREGOLARE



IMMIGRAZIONE - CONTRIBUTI DOVUTI ANCHE SE LA COLF E' IRREGOLARE

Una pensionata di oltre 90 anni e` stata assistita dalla fine di aprile al 19 agosto 2002 da una badante, di nazionalita` moldava, priva di permesso di soggiorno, poi, ufficialmente, tornata in patria. Nei giorni scorsi la pensionata si e` vista notificare avviso di convocazione della Direzione provinciale del lavoro, a seguito d'impugnativa di licenziamento da parte della badante, che in realta` non era mai rientrata in patria, e che avrebbe dichiarato a un'organizzazione sindacale di essere ancora presso la pensionata alla data del 10 settembre 2002. Cosa rischia la pensionata? [156388] Studio Meglioli - GUASTALLA

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Al datore di lavoro che ha occupato stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno puo` applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 22 del Testo unico sull'immigrazione e quella per l'omesso versamento dei contributi che sono comunque dovuti anche in presenza di lavoro irregolare.




Decreto legislativo 25.07.1998, n. 286
(S.O. n. 139 alla Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1998, n. 191)

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Articolo 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato


In vigore dal 3 ottobre 1998

Titolo 3 - Disciplina del lavoro


RAPPORTI SPECIALI DI LAVORO - LAVORATORI STRANIERI - DISCIPLINA DEL LAVORO - LAVORO SUBORDINATO


(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20: legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11 legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. (2)
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. (1)

 
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, L. 30.07.2002, n. 189, con decorrenza dal 10.09.2002. Si riporta di seguito il testo originario:
"1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, puo`, richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o piu` persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalita` della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.
7. Le questure forniscono all'Inps, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e` concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'Inps, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche: lo scambio delle informazioni avverra` sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresi` esibire all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo` essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita` del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita` di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita` rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratoristranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articoloovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e punito conl'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo` goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita`. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivita` lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facolta` di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ami lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita` di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero: in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita` di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo` inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. nel territorio della Repubblica. "
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 80, L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
" 9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. "





Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde
Edizione n. 69 del 8 settembre 2002

pagina 560

Autore: Bosco Giovanni

COLF E BADANTI: TUTTE LE ISTRUZIONI PER LA SANATORIA



IMMIGRAZIONE - COLF E BADANTI: TUTTE LE ISTRUZIONI PER LA SANATORIA


Vorrei avere chiarimenti sulla procedura da seguire per mettere in regola una signora di nazionalita` polacca che assiste mia nonna. In particolare, vorrei conoscere quali sono gli adempimenti a carico del datore di lavoro e avere un'opinione sugli obblighi cui posso andare incontro una volta effettuata la regolarizzazione. [151757] Lettera firmata - ORIGGIO

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Per effetto delle disposizioni introdotte dall'articolo 33 della legge 189/2002 dal 10 settembre puo` essere presentata domanda per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari che prestano la propria opera, privi del permesso di soggiorno per lavoro, come collaboratori domestici ovvero come assistenti a persone con malattie o handicap che ne pregiudicano l'autosufficienza. Sono ammessi alla procedura di regolarizzazione i datori di lavoro (cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Ue o extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italiano) che hanno occupato nel periodo 10 giugno 2002-10 settembre 2002 personale extracomunitario. Infatti, la legge Bossi-Fini fa riferimento all'occupazione nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge (10 settembre 2002). Cio` viene inteso, dalla maggioranza degli interpreti, come riferito ai rapporti di lavoro avviati prima di questo periodo e dunque entro il 10 giugno 2002. Sul punto, comunque, e` stato annunciato un chiarimento del ministero. Il personale extracomunitario deve essere adibito a compiti di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (cosiddetti badanti), ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il lavoratore extracomunitario deve essere irregolarmente presente sul territorio dello Stato italiano (clandestino) ovvero essere in possesso di un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli di lavoro; e` possibile, in caso contrario, avverandosene le condizioni, accedere alla normativa per la regolarizzazione del rapporto di lavoro istituita dalla legge 383/2001 (emersione del lavoro nero). La legge 189/2002 prevede che possa essere regolarizzato un solo lavoratore domestico per nucleo mentre per quanto concerne i lavoratori che prestano la loro assistenza a persone non autosufficienti non vi sono limitazioni di sorta (se non la ragionevolezza); e` utile, peraltro, segnalare che alla dichiarazione di emersione deve essere allegato il certificato medico attestante la necessita` di assistenza e la non autosufficienza del familiare. Esclusioni. Non possono accedere alla regolarizzazione i lavoratori extracomunitari: - nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno (ad esempio soggetti pericolosi); - segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali vigenti in Italia, ai fini della non ammissione in Italia; - denunciati per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 (arresto in flagranza) del Codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita` dell'interessato, ovvero che risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi i casi di soggetti riabilitati. La persona (datore di lavoro) che ha intenzione di regolarizzare il rapporto di lavoro con l'extracomunitario irregolare deve presentare entro l'11 novembre 2002 (termine cosi` spostato in quanto il 10 cade di domenica) la dichiarazione di emersione/legalizzazione accollandosene i relativi costi e condizioni. E` infatti previsto che per regolarizzare il lavoratore il datore di lavoro deve versare la complessiva somma di 330,00 euro di cui 290,00 quale contributo forfettario previdenziale e 40,00 euro per la copertura delle spese di istruzione della pratica (indipendentemente dal numero di ore della prestazione lavorativa). La dichiarazione deve essere presentata a un qualsiasi ufficio postale (presso il quale e` anche possibile ritirare gratuitamente il kit che la comprende); la data di presentazione e` quella riportata dal timbro postale apposto sulla busta al momento della consegna. A carico del datore di lavoro ci sono inoltre l'obbligo di accollarsi le spese per l'eventuale rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, l'impegno a garantire una sistemazione alloggiativa idonea al lavoratore e una retribuzione non inferiore a 439,00 euro mensili. Con riferimento al pagamento delle spese di rientro si ritiene che siano solidalmente responsabili tutti i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente nel periodo di vigenza del permesso di soggiorno. Quanto alla residenza si evidenzia come la legge richieda la presentazione di una documentazione idonea al fine di provare la potenziale (o gia` effettiva) dimora del lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore presti la propria opera per piu` soggetti il minimo retributivo deve essere garantito dalla somma delle retribuzioni corrisposte. In capo al lavoratore c'e` l'obbligo di apporre la propria firma in calce alla domanda (per il rilascio del permesso di soggiorno) e l'impegno a presentare, in sede di convocazione delle parti, 4 fotografie, una marca da bollo da 10,33 euro e il passaporto ovvero il documento valido per l'espatrio. Infine, ricordiamo che la domanda di emersione puo` valere per un solo lavoratore per volta e quindi nell'ipotesi in cui lo stesso datore di lavoro occupi piu` lavoratori extracomunitari irregolari dovra` presentare tante domande quanti sono i soggetti da regolarizzare (ipotesi relativa alle prestazioni di assistenza). Alla domanda devono essere allegati: - l'attestato di pagamento del contributo forfettario; - la certificazione medica (solo per l'assistenza a non autosufficienti quando la domanda e` rivolta a regolarizzare un badante); - la copia del documenti di identita` del dichiarante; - la copia di tutte le pagine del documento valido per l'espatrio del lavoratore. La procedura per la regolarizzazione si sostanzia di tre fasi: la presentazione della domanda, la verifica da parte degli enti competenti e la stipula del contratto con il rilascio del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro deve ritirare il kit (che comprende il modulo di domanda, il bollettino postale, la busta prestampata, la cedola dell'assicurata e le relative istruzioni) presso un qualsiasi Ufficio postale, la Prefettura, i Patronati o le associazioni di volontariato o i sindacati. Compilata la domanda in tutti i suoi campi (le domande incomplete saranno esaminate per ultime) e il bollettino per il versamento del contributo forfettario di 290,00 euro per lavoratore oltre a 40,00 euro per spese di istruttoria, il datore di lavoro si reca presso un qualsiasi ufficio postale per effettuare il dovuto versamento e, contestualmente, presentare la domanda, completa di tutti gli allegati. E` importante che una copia di quanto presentato e della relativa ricevuta di presentazione venga consegnata al lavoratore irregolare in modo che lo stesso possa eventualmente esibirla agli addetti ai servizi di pubblica sicurezza che dovessero intervenire prima della convocazione della Prefettura-Utg e del rilascio del permesso di soggiorno. Consegnata la busta, il datore di lavoro non dovra` fare altro che attendere la convocazione, mentre l'ente postale smistera` le domande tramite il proprio Centro di servizio, indirizzandole alle Prefetture-Utg delle province di competenza oltre che al Centro di elaborazione nazionale della Polizia di Stato e alle questure per la verifica della sussistenza di cause ostative alla regolarizzazione (vedi esclusioni).

Guida al Lavoro
Edizione n. 44 del 12 novembre 2002

pagina 34

Autore: Pascarella Leonardo

REGOLARIZZAZIONE EXTRACOMUNITARI: LE ISTRUZIONI OPERATIVE


Con la circolare n. 161 del 25 ottobre 2002 (in Guida al Lavoro n. 43/2002, pag. 40) l'Inps è intervenuto in materia di legalizzazione dei lavoratori di nazionalità extracomunitaria irregolarmente occupati nel nostro paese (in quanto privi del permesso di soggiorno), fornendo i necessari chiarimenti riguardanti la corretta modalità di assolvimento degli obblighi previdenziali cui sono tenuti i datori di lavoro che li abbiano occupati almeno dal 10 giugno 2002.
La circolare fa seguito ai messaggi dello stesso Istituto n. 353 del 16 ottobre 2002 (in
Guida al Lavoro n. 42/2002, pag. 53) e n. 54 del 21 ottobre 2002 (in Guida al Lavoro n. 43/2002, pag. 65) con i quali l'Istituto di previdenza ha stabilito i termini entro cui effettuare gli adempimenti contributivi connessi alla regolarizzazione in argomento.
In relazione proprio a tali ultimi messaggi, si evidenzia subito che nella circolare n. 161 del 2002, relativamente alla legalizzazione dei lavoratori
extracomunitari con rapporto di lavoro subordinato non agricolo, il termine per la denuncia e il versamento della contribuzione dovuta dal 10 settembre 2002 - data di entrata in vigore della legge n. 9 ottobre 2002, n. 222 ( Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2002) di conversione del Dl 9 settembre 2002, n. 195 ( Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002) - al 31 ottobre 2002, inizialmente previsto per il 16 dicembre 2002, viene ulteriormente differito, senza ovviamente nessun aggravio di somme aggiuntive, al 16 gennaio 2003 . Restano invece confermati sia il termine per l'eventuale apertura della nuova posizione contributiva da parte di imprese precedentemente non iscritte, sia il termine per il versamento della contribuzione relativa al mese di NOVEMBRE 2002, entrambi fissati al 16 dicembre 2002. Considerate le sostanziali differenziazioni esistenti tra le tipologie di datori di lavoro destinatari della normativa in esame (datore di lavoro domestico, impresa non agricola, datore di lavoro agricolo) correlate alle specifiche modalità operative e considerata l'intricata tempistica di applicazione delle istruzioni trattate nella circolare in esame, si è provveduto a raggruppare le casistiche maggiormente ricorrenti nelle schede riportate nelle pagine seguenti.
Alcune riflessioni sono invece necessarie relativamente ad alcuni aspetti legati alla corretta interpretazione e applicazione delle norme riguardanti la legalizzazione di cui alle leggi 189/2002 e 222/2002.

Datori di lavoro destinatari della norma

Per quanto attiene ai datori di lavoro domestico non si segnala alcuna particolarità. La normativa cui fare riferimento per la loro individuazione è stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 10 aprile 1972) e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto attiene invece alla regolarizzazione presentata per i lavoratori
extracomunitari subordinati, la circolare n. 161 precisa che, non essendo indicato nella norma un elenco dettagliato di datori di lavoro destinatari, il riferimento all' «esercizio di un'attività di impresa» , intesa nel senso più ampio possibile, di fatto esclude tutte quelle attività non organizzate e gestite in forma imprenditoriale.
È il caso, ad esempio, dei condomini per i quali, non potendosi fare riferimento ad un'
«attività d'impresa intesa come entità unitaria gestita da un soggetto qualificabile come imprenditore ai sensi dell'art. 2082 del codice civile» , non è possibile legalizzare i lavoratori extracomunitari irregolari.
Imprese non agricole che hanno effettuato gli adempimenti contributivi entro il 16 ottobre 2002 (versamento di SETTEMBRE 2002)
La circolare 161/2002 non precisa nulla al riguardo. Si ritiene, tuttavia, che le imprese che hanno provveduto al versamento, entro il 16 ottobre 2002, della contribuzione relativa al periodo SETTEMBRE 2002 (dal 10 settembre 2002 al 30 settembre 2002) hanno di fatto assolto la loro obbligazione contributiva (anche se non hanno indicato nel modello DM10/2 il previsto codice XZ00 - numero dei dipendenti e relative retribuzioni), sempre nel rispetto delle aliquote ordinarie previste per il settore di appartenenza.


Tale limitazione opera altresì anche per le associazione e per tutte quelle attività prive della caratteristica sopra descritta.
Principio della non punibilità L'articolo 22 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 (Supplemento ordinario n. 139/L alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998) - «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» interamente modificato dall'articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ( Gazzetta Ufficale n. 199 del 26 agosto 2002) prevede, al comma 12, che «il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato» . Tale disposizione non trova applicazione per i datori di lavoro che hanno inoltrato la dichiarazione di emersione e solo per quei lavoratori extracomunitari oggetto di regolarizzazione.
La circolare precisa che il principio della non punibilità è da considerarsi applicabile fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione di sussistenza di eventuali motivi ostativi. Viene così affermato il principio secondo il quale, indipendentemente dall'esito della dichiarazione di emersione e quindi fino alla ricezione di una comunicazione di rifiuto della regolarizzazione, limitatamente ai lavoratori indicati nella dichiarazione stessa, il datore di lavoro non è soggetto alle sanzioni sopra descritte.
L'Istituto chiarisce inoltre che il principio della non punibilità si estende anche per tutte le violazioni compiute prima del 10 settembre 2002, ricomprendendo non solo quelle eventualmente commesse dal 10 giugno 2002 al 9 settembre 2002, ma anche quelle riferite a periodi antecedenti purché gli stessi periodi siano stati indicati nella domanda di emersione.

Contribuzione previdenziale comunque acquisita

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 50 del 20 settembre 2002 ha stabilito che, «qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, si ritiene che debbano essere comunque dovuti i contributi previdenziali e premi assicurativi afferenti a detto rapporto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002 (e della legge 222/2002, ndr ) e cioè dal 10 settembre 2002» .
Sempre nella stessa circolare il Ministero dispone che
«il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge ( 10 settembre 2002 ). Da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti, tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro» .
La citata circolare n. 161 del 2002 dell'Istituto previdenziale precisa che rimangono comunque acquisiti alle gestioni previdenziali di pertinenza
sia il versamento della quota forfetaria (non indicata nella circolare ministeriale) sia i versamenti relativi ai periodi ricompresi tra la data di presentazione della dichiarazione di emersione e quella della non concedibilità del permesso di soggiorno .

Differenziazione nella tempistica per gli adempimenti previdenziali

In relazione alle sostanziali differenziazioni esistenti tra le varie tipologie di datori di lavoro e ai connessi adempimenti cui gli stessi sono tenuti, L'Istituto fornisce nella circolare 161/2001 una completa elencazione delle attività e della relativa tempistica entro la quale effettuare tali adempimenti senza l'aggravio di somme aggiuntive.
Di seguito, ancora prima delle schede sintetiche delle tipologie e modalità di regolarizzazione, si propone il quadro sintetico delle scadenze in trattazione.

 





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