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Contabilità

Le procedure amministrative e contabili in azienda



ACQUISTO IN LEASING DI VEICOLI AZIENDALI: RILEVAZIONI CONTABILI

La stipulazione di un contratto di locazione finanziaria (comunemente denominato leasing) rappresenta certamente una delle modalità più utilizzate dalle imprese per l’acquisto dei beni strumentali da impiegare nella loro attività. Tale strumento, inoltre, trova particolare diffusione per l’acquisto di autovetture.
Per quanto riguarda la locazione finanziaria degli autoveicoli tipicamente strumentali vale quanto detto con riferimento all’acquisto degli altri beni (si rimanda alla scheda pubblicata sulla circolare mensile di novembre 2005). Dove, invece, occorre prestare particolare attenzione è nel caso dei contratti di locazione finanziaria relativi all’acquisizione di
autovetture a deducibilità limitata. Infatti, le limitazioni fiscali alla deducibilità del costo dei veicoli aziendali (così come le regole per la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto assolta all’atto dell’acquisto) riguardano tanto i veicoli acquistati in proprietà quanto i veicoli acquisiti per il tramite del contratto di locazione finanziaria.


Acquisto
Nelle rilevazioni riguardanti gli autoveicoli, occorre ricordare che le regole di indetraibilità dell’IVA pagata in sede di acquisto riguardano anche le acquisizioni attraverso leasing: infatti occorre ricordare che l’articolo 19-bis1 del DPR n. 633 del 1972 prevede l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di autoveicoli rubricati alle lettere a) – autoveicoli per il trasporto di persone – e c) – autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose – dell’articolo 54 del codice della strada, diversi da quelli adibiti ad uso pubblico e da quelli utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività d’impresa.
Occorre ricordare che le medesime limitazioni alla detraibilità dell’IVA riguardano anche le autovetture che vengono affidate in uso promiscuo ai propri dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; si ricorda, infatti che – solo ai fini delle imposte sui redditi - tale fattispecie consente la deducibilità totale dei costi relativi all’autovettura (ammortamenti e spese di gestione).
A tale regola fanno eccezione i veicoli acquistati da agenti e rappresentanti di commercio, per i quali l’IVA pagata in sede di acquisto è interamente detraibile (va ricordato che tale previsione non rappresenta una presunzione assoluta in quanto è sempre necessario verificare l’utilizzo esclusivo dell’autovettura per scopi aziendali).
Per quanto riguarda la detraibilità dell’IVA, si deve considerare che:
??per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2005, l’indetraibilità dell’IVA assolta all’acquisto delle autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli non adibiti ad uso pubblico e non formanti oggetto dell’attività propria dell’impresa, viene ridotta al 90%; tale indetraibilità è pari al 50% nel caso di veicoli con propulsore non a combustione interna (tipicamente le auto elettriche)
??
??
per gli acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio 2006 (vedi recente legge finanziaria per l’anno 2006) l’indetraibilità dell’IVA assolta all’acquisto delle autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli non adibiti ad uso pubblico e non formanti oggetto dell’attività propria dell’impresa, viene ridotta all’85%; tale indetraibilità è pari al 50% nel caso di veicoli con propulsore non a combustione interna (tipicamente le auto elettriche)
Questo significa che per le vetture a combustione interna (quelle ordinariamente utilizzate), dal 1 gennaio 2006 è detraibile il 15% dell’IVA pagata, mentre l’imposta indetraibile viene addebitata al costo relativo.
??Rilevazione del maxicanone iniziale
ESEMPIO:
Il 18 gennaio 2006 un’impresa che svolge attività di elaborazione dati sottoscrive un contratto di leasing per l’acquisto di un’autovettura: nella medesima data riceve fattura per il maxi canone iniziale pari ad € 10.000 + Iva.



18/01/06
diversi a Debito v/fornitore 12.000

canoni di leasing 10.000
IVA c/acquisti 300
IVA c/acquisti indetraibile 1.700



18/01/06

Canoni di leasing a IVA c/acquisti indetraibile 1.700


??Rilevazione dei canoni periodici
ESEMPIO:
Il 28 febbraio 2006 l’impresa che svolge attività di elaborazione dati riceve fattura per il primo canone periodico pari € 1.000 + Iva.



28/02/06

diversi a Debito v/fornitore 1.200
canoni di leasing 1.000
IVA c/acquisti 30
IVA c/acquisti indetraibile 170


28/02/06

Canoni di leasing a IVA c/acquisti indetraibile 170



??Rilevazione del riscatto
ESEMPIO:
Il 18 gennaio 2009 l’impresa che svolge attività di elaborazione dati riscatta il bene per un importo pari ad € 4.000 + Iva.



18/01/09

diversi a Debito v/fornitore 4.800
autovetture 4.000
IVA c/acquisti 120
IVA c/acquisti indetraibile 680



18/01/09

Autovetture a IVA c/acquisti indetraibile 680

Con riferimento alla deducibilità del costo, occorre ricordare che anche per i veicoli utilizzati in forza di contratto di leasing valgono le medesime limitazioni previste dall’articolo 164 del TUIR relativamente a quei veicoli destinati ad un uso diverso da quello esclusivamente strumentale nell’attività d’impresa, per quelli adibiti ad uso pubblico e per quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. In tali casi, infatti, non sono previste limitazioni alla deducibilità dei canoni di leasing.
Per i veicoli che non rientrano in dette categorie, si ricorda che l’ammortamento risulta essere deducibile nel limite del costo fiscalmente riconosciuto di tale bene; questo è pari al:
??50% del costo di acquisizione per la parte che non eccede il limite di € 18.075,99; se il valore dell’auto è superiore a tale importo, il valore fiscalmente rilevante è comunque pari al 50% di 18.075,99;
??80% del costo di acquisizione, se l’acquirente è un agente o rappresentante di commercio, per la parte che non eccede il limite di € 25.822,84; se il valore dell’auto è superiore a tale importo, il valore fiscalmente rilevante è comunque pari all’80% di 25.822,84.
Il computo del limite fiscalmente riconosciuto è più articolato con riferimento ai beni acquisiti in forza di contratto di leasing: il canone è infatti deducibile nello stesso rapporto in cui stanno il costo massimo fiscalmente riconosciuto per tale autoveicolo ed il costo di acquisto sostenuto dal concedente (società di leasing).
Deducibilità
Si ipotizzi il caso classico di un contratto di leasing riguardante un’ autovettura il cui costo fiscalmente riconosciuto è pari ad € 18.075,99 con deducibilità del costo pari al 50%:
??se il costo sostenuto da concedente è inferiore a tale limite, il calcolo del costo deducibile del canone di leasing diventa assolutamente agevole. E’ sufficiente calcolare il canone di leasing di competenza dell’esercizio: il 50% di tale importo è l’ammontare del costo deducibile,

??se, al contrario, il costo sostenuto da concedente è superiore a tale limite, il calcolo del costo deducibile del canone di leasing si presenta più complesso. In tal caso, poiché l’eccedenza del costo sostenuto dal concedente rispetto a quello fiscalmente riconosciuto risulta interamente indeducibile, occorre riproporzionare il corrispondente canone di leasing di competenza e dedurre un importo pari al 50% del medesimo.
ESEMPIO:
Il 18 gennaio 2005 un’impresa che svolge attività di elaborazione dati sottoscrive un contratto di leasing: il costo sostenuto dal concedente è pari ad € 50.000. Durata del contratto 18 gennaio 2006 – 17 gennaio 2009. Maxi canone €10.000 e canoni periodici € 1.000. Prezzo di riscatto € 10.000
Il costo del contratto di leasing è pari alla somma di maxicanone e canoni periodici aumentati dell’IVA indetraibile: €10.000 a cui aggiungere 36 rate da € 1.000, per un totale di € 46.000. il canone di competenza del 2006 si calcola utilizzando la seguente formula





Nell’esempio:

Come detto in precedenza, tale costo non risulta interamente deducibile ma occorre verificare il limite di deducibilità, confrontando il massimo valore fiscalmente riconosciuto con il costo sostenuto dal concedente pari ad € 50.000; ciò si ottiene con la seguente formula:




Nell’esempio:

Questo sta a significare che sarà riconosciuto in deduzione unicamente il 36,15% del canone di leasing di competenza; quindi, ricordando che il costo così determinato è deducibile nel limite del 50%, il canone deducibile sarà pari a :




IRAP


Occorre poi ricordare che i canoni di leasing “incorporano” una quota implicita di interesse passivo che non è deducibile ai fini IRAP; tale importo può essere convenzionalmente ricavato (talvolta il dato dell’interesse implicito viene comunicato dalla stessa società di leasing) da una formula, già richiamata dall’amministrazione finanziaria con la Circolare Ministeriale n. 263/E/1998. Nell’applicazione della formula occorre tenere presente le seguenti indicazioni:

??il costo per il concedente al fine del calcolo degli interessi impliciti deve essere assunto al netto del prezzo pattuito per il riscatto;

??i canoni di periodo ed il costo del bene per il concedente devono essere incrementati dell’IVA indetraibile



Ricordando che i canoni di competenza comprensivi dell’IVA indetraibile sono pari a 17.105,07 e che il costo per il concedente, al netto del prezzo di riscatto e quindi incrementato dell’IVA indetraibile:



Come in precedenza esaminato, parte del canone di locazione risulta essere indeducibile, pertanto la variazione in aumento da apportare ai fini IRAP deve essere sterilizzata per la parte relativa al canone indeducibile (in altro modo tale importo verrebbe ripreso a tassazione due volte).

2.231,65 X 0,3615 = 806,74



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