Studio Franciosi A.


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acquisto con il regime del margine

Fisco e Tributi > auto aziendali

Cessioni intracomunitarie. Qualora il veicolo sia stato venduto in un Paese comunitario a operatori ivi residenti ci si deve chiedere, innanzitutto, se il mezzo di trasporto si considera usato, secondo i parametri di cui all'articolo 38, comma 4, del Dl 331/93 poiché non è sufficiente che il veicolo sia non di prima immatricolazione, (<i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti>). In caso affermativo, si applicherà il regime del margine come se fossero vendite interne. Se, invece, il veicolo è da considerare ancora come nuovo l'operazione costituisce una cessione comunitaria.
Ad esempio, si ipotizzi la cessione di un veicolo, immatricolato da nove mesi e che ha percorso 10.000 Km, a un operatore Ue. Trattandosi di un veicolo usato l'azienda potrà applicare il regime del margine, oppure se intende optare per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari, la cessione è non imponibile e rientra tra quelle intracomunitarie. Diversamente, se il veicolo non supera i due parametri ad esempio perché ha percorso soltanto 5.000 chilometri, l'operazione di vendita nei confronti di qualsiasi soggetto residente in altro Stato Ue costituisce sempre e in ogni caso una cessione intracomunitaria.
Importazioni. Per quanto attiene alle operazioni d'acquisto che richiedono una importazione essendo soggette al pagamento dell'Iva in dogana, non possono essere interessate dal regime del margine.
Acquisti intracomunitari. Negli acquisti, comunitari, invece, il comportamento dell'operatore nazionale è legato a quello del cedente operatore Ue. Se quest'ultimo, infatti, assoggetta la cessione del veicolo usato al regime del margine, l'operazione non sarà gravata da imposta in Italia. Viceversa, se l'operatore in altro Stato Ue effettua una cessione comunitaria, l'operatore nazionale deve assoggettare a Iva l'acquisto con la disciplina prevista dal Dl 331/93.
A questo riguardo, si immagini un'azienda residente nel territorio dello Stato che acquista da un operatore residente in altro Stato Ue un veicolo da considerarsi usato secondo i più volte richiamati parametri. L'azienda, in simili ipotesi, dovrà prestare la massima attenzione al documento inviato dal cedente in modo da verificare se l'operazione è stata assoggetta al regime del margine. In caso affermativo, è opportuno che il documento sia integrato con una dizione del seguente tenore: <Operazione non soggetta a imposta ai sensi dell'articolo 37 del Dl 41 del 1995> e venga annotata anche nel registro degli acquisti. Diversamente, se il veicolo non si considera usato oppure se il cedente, operatore economico in altro Stato Ue, non ha applicato il regime del margine, l'operazione è un normale acquisto intracomunitario.
Su questo specifico punto è opportuna una ulteriore riflessione poiché nelle operazioni commerciali con due Paesi dell'Unione - Austria e Germania -
non è sempre agevole per l'acquirente italiano verificare se la cessione del veicolo è stata assoggettata al regime del margine.
Infatti, a differenza di quanto accade in tutti gli altri Stati che impongono ai propri operatori di indicare in fattura l'avvenuta effettuazione dell'operazione nel regime del margine, in questi due paesi non è obbligatoria alcuna dichiarazione. Per questo motivo si suggerisce di richiedere a titolo di cortesia ai cedenti austriaci o tedeschi di attestare che all'operazione è stato applicato il regime del margine.
Qualora l'acquirente italiano sia in possesso di questo documento potrà provare anche a posteriori la propria buona fede e diligenza a eventuali contestazioni dell'amministrazione, così come richiesto dall'articolo 6, cause di non punibilità, del Dlgs 472/97.
Da ultimo, per quanto riguarda le vendite e gli acquisti da privati comunitari, dato che questi ultimi sono del tutto parificati ai privati residenti nello Stato, l'operazione di vendita di un veicolo usato a un privato residente nella Ue è soggetto al regime del margine con la possibilità di optare per il regime ordinario, mentre l'operazione d'acquisto di un veicolo usato, venduto all'azienda da un privato residente nella Comunità è fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo. Nel caso il veicolo non sia ancora da considerare usato l'operazione di vendita è una cessione comunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), del Dl 331 del 1993. Allo stesso modo l'operazione d'acquisto rientra nell'ambito degli acquisti intracomunitari, in base all'articolo 38, comma 3, lettera e), del Dl 331/93.
É da segnalare "l'obbligo" stabilito dalla circolare 177/E del 1995 per gli operatori nazionali che vendono o acquistano veicoli applicando il regime del margine di annotare l'operazione ai soli fini statistici, nei modelli Intra 1 e Intra 2 presentati con cadenza mensile.
Data la perfetta corrispondenza su questa specifica fattispecie tra le disposizioni che regolano gli acquisti da privati intracomunitari e privati residenti nella Repubblica di San Marino (Dm 24 dicembre 1993) queste ultime procedure valgono anche per gli acquisti di veicoli effettuati presso privati sammarinesi.

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I commercianti di auto usate devono tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dall'articolo 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), regolarmente vidimato dalla questura. L'articolo 247 del regolamento di applicazione del Testo unico citato, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, prevede che in questo registro siano indicati i seguenti elementi: indicazione, di seguito e senza spazi in bianco, del nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori; la data dell'operazione; la specie della merce comprata o venduta; il prezzo pattuito.
La nuova disciplina sulla fattura europea si applica anche alle operazioni di
commercio d' autovetture (usate), effettuate in ambito comunitario. Al riguardo, occorre premettere che gli acquisti da fornitori comunitari d' autovetture usate (veicoli con piu` di 6 mila chilometri e immatricolati da piu` di sei mesi) effettuati da rivenditori residenti possono rientrare tra i "normali" acquisti intracomunitari, di cui all'articolo 38 del Dl 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, da assoggettare a tutti gli obblighi ordinariamente previsti per questa tipologia d'acquisizioni, ovvero nel regime del margine, disciplinato in Italia dagli articoli da 36 a 40 del Dl 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. L'inquadramento dell'operazione nell'una o nell'altra categoria determina rilevanti conseguenze in fase di rivendita degli autoveicoli all'interno dello Stato, poiche`, nel primo caso, si ha una normale cessione interna da assoggettare interamente a Iva, mentre, nella seconda ipotesi, l'Iva e` applicata con il particolare regime del margine globale (ovvero, su opzione, analitico). E' opportuno rammentare che, secondo la normativa italiana (e comunitaria), affinche` gli acquisti in esame possano rientrare legittimamente nel regime del margine e` necessario, oltre alle sopra indicate caratteristiche oggettive delle auto, che siano effettuati (alternativamente): a) presso commercianti d' autoveicoli residenti in altri Stati membri dell'Ue che, in sede di vendita, hanno applicato il regime del margine; b) presso soggetti comunitari "privati" (ossia non identificati ai fini Iva nello Stato di residenza); c) presso soggetti passivi Iva comunitari che non hanno detratto l'imposta riguardante l'acquisto o l'importazione dell' autovettura; d) presso soggetti passivi comunitari operanti in regime d'esonero nel proprio Paese (piccole imprese). Come si diceva in precedenza, l'ipotesi di cui alla lettera a), di gran lunga la piu` frequente nella prassi operativa, determina attualmente l'insorgere di rilevanti problemi operativi per gli operatori nazionali. Sotto il profilo documentale, infatti, la normativa comunitaria relativa al regime del margine prevede che qualsiasi soggetto passivo che pone in essere una cessione in tale regime (pur trattandosi di un'operazione soggetta a Iva nel suo Paese di residenza) "non puo` far figurare in modo distinto sulla fattura che rilascia o su qualunque altro documento sostitutivo l'imposta relativa alle cessioni che sottopone al regime particolare d'imposizione sul margine". Il rivenditore nazionale, pertanto, riceve dal commerciante comunitario una fattura contenente un corrispettivo "unico" (ossia senza separato addebito dell'Iva eventualmente dovuta sulla cessione), in tutto e per tutto simile a quelle relative ai normali acquisti intracomunitari, con l'unica eccezione, ove la legislazione o la prassi amministrativa del Paese di residenza del fornitore lo preveda, dell'indicazione che si tratta d'operazione assoggettata al regime del margine. A questo ultimo riguardo, e` opportuno evidenziare che attualmente, a differenza dell'Italia, non tutti gli Stati membri della Ue richiedono che nella fattura sia obbligatoriamente contenuta un'espressa dichiarazione d'applicazione del regime del margine. Per quanto riguarda le nuove regole per la fatturazione, l'articolo 22, paragrafo 3b), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, come sostituito dall'articolo 2 della direttiva 2001/115/Ce, prevede testualmente che la fattura deve contenere "in caso d'applicazione del regime del margine d'utile, il riferimento all'articolo 26 bis, o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che e` stato applicato il regime del margine". In altri termini, nel caso in cui in sede di vendita d' auto usate il commerciante comunitario cedente applichi il regime del margine, la fattura dallo stesso emessa, oltre agli elementi ordinariamente previsti, dovra` obbligatoriamente contenere: il riferimento all'articolo 26 bis della direttiva 77/388/Cee, ovvero, in alternativa, il riferimento alle norme vigenti nel suo Paese di residenza che disciplinano il regime del margine, oppure altre informazioni che indichino in modo chiaro che e` stato applicato il regime del margine. Ulteriori indicazioni pertinenti al caso di specie in materia di fatturazione Iva previste dalla direttiva 2001/115/Ce sono le seguenti: gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate; qualora se ne ravvisi la necessita` ai fini del controllo, gli Stati membri possono esigere una traduzione nella lingua nazionale delle fatture ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro territorio. Cio` significa che, in primo luogo, non e` necessario che la fattura rechi alcuna sottoscrizione o firma da parte del soggetto emittente e in secondo luogo che puo` essere richiesto obbligatoriamente (o risultare solo opportuno), ai fini del controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, che la fattura, in tutto o in parte, rechi la traduzione nella lingua nazionale del cessionario (o committente). Sempre in base alla direttiva 2001/115/Ce, i rivenditori nazionali, in occasione d'acquisti d' auto usate in regime del margine da commercianti comunitari, dovranno: verificare l'esistenza del fornitore comunitario utilizzando l'apposito programma di controllo dei numeri identificativi Iva a livello comunitario, disponibile nel sito dell'agenzia delle Entrate; accertarsi che i veicoli acquistati siano stati immatricolati da piu` di sei mesi e abbiano percorso piu` di seimila chilometri; accertarsi che sulla fattura emessa dal fornitore comunitario siano apposti, alternativamente, il riferimento all'articolo 26 bis della direttiva 77/388/Cee, ovvero il riferimento alle norme vigenti nel suo Paese di residenza che disciplinano il regime del margine, o altre informazioni che indichino in modo chiaro che e` stato applicato il regime del margine; procedere alla compilazione degli elenchi Intrastat.


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