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Esonerati dall'ICI futura

Esenzione per gli immobili gestiti da Enti religioni e per quelli usati da enti non commerciali, anche se l'attività svolta è quella commerciale.
E' una disposizione introdotta con il decreto legge collegato Dl. 203/05, in base al quale l'esonero sarà applicabile in via generalizzata in presenza delle attività previste nella legge (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto). Può essere il caso di una associazione sportiva, costituita sotto forma di no profit che gestisca una palestra con pagamento di corrispettivi.
La line di demarcazione tra esenti ed imponibili va individuata sul fronte del requisito soggettivo, significa che l'utilizzatore deve essere un ente non commerciale, alla luce dell'attività esercitata nel suo complesso.
Oltre agli Enti non commerciali e alla chiesa cattolica, l'esenzione è estesa anche agli edifici delle altre confessioni religione che hanno siglato un'intesa con lo <stato, co. 133 della finanziaria, che modifica l'art. 7 co. 2bis del D.L. 203/2005, prevede l'irretroattività dell'esenzione. Quindi gli eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione di quel decreto legge 248/05 non danno luogo a rimborsi e restituzioni di imposta.


tel. 0425 87054 fax 0425805320 | alessandro@studiofranciosi.com

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