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Proroga per la trasmissione telematica degli elenchi clienti fornitoriIl provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che deve indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti fornitori sarà emanato con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista (nel documento in fase di approvazione è previsto come termine il 15 ottobre 2007). Pertanto, è comunque prorogata la scadenza iniziale per la presentazione degli elenchi relativi all’anno 2006, che l’art. 37 del D.L. n. 223/2006 aveva stabilito il termine del 29 aprile 2007. (Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 16/03/2007)
Studio Franciosi
Nuove norme in materia di cittadinanza E' stato assegnato, lo scorso 23 aprile, alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, il disegno di legge contenente "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme in materia di cittadinanza".Obiettivo primario del provvedimento, secondo quanto si legge nella relazione introduttiva, è quello di adeguare la normativa vigente "alle contingenze attuali ed all'esperienza effettuata dall'applicazione della legge vigente.L'articolo 1, che modifica l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dà rilievo, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, all'aver frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano e all'adempimento dell'obbligo scolastico.L'articolo 2, al fine di evitare i matrimoni di comodo, riconosce al coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano la cittadinanza solo a condizione che questi risieda in Italia da almeno tre anni.L'articolo 3, di modifica dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, richiede, per l'ottenimento della cittadinanza, il decorso di dieci anni di residenza legale e stabile nel nostro Paese.L'articolo 4, inserendo l'articolo 9-bis nella citata legge, modifica i requisiti per ottenere la cittadinanza subordinandoli alla buona conoscenza della lingua, della storia e della Costituzione italiane, nonché alla rinuncia alla precedente cittadinanza ed alla frequentazione di un corso di formazione e di educazione civica.La disposizione di cui all'articolo 5 subordina l'efficacia del decreto di conferimento della cittadinanza alla prestazione del giuramento entro sei mesi dalla sua notifica.L'articolo 6 modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, prevedendo che il giuramento sia compiuto dinanzi al prefetto della provincia di residenza."======================================================================DISEGNO DI LEGGEModifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme in materia di cittadinanza Art. 1.All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età, e che abbia frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino al raggiungimento dell'obbligo scolastico, diviene cittadino se dichiara, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana». Art. 2.L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:«Art. 5. -1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza in Italia quando, dopo il matrimonio, risieda almeno tre anni nel territorio della Repubblica, e a condizione che non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia stata separazione personale dei coniugi». Art. 3.All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la lettera f) è sostituita dalla seguente:«f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica». Art. 4.Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:«Art. 9-bis. -1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nei casi di cui agli articoli 5 e 9 è subordinata ai seguenti requisiti:a) buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;b) conoscenza della storia italiana;c) conoscenza della Costituzione italiana;d) rinuncia al possesso di altra cittadinanza;e) frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'approfondimento della conoscenza di cui alle lettere a), b) e c);f) esenzione, dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e), degli stranieri che hanno frequentato nel paese di origine corsi di formazione professionale e di apprendimento della lingua italiana ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in relazione a questi sono stati inseriti direttamente nel mercato del lavoro italiano con contratti di soggiorno, secondo quanto disposto dall'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; sono altresì esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e), relativamente alle conoscenze di cui alle lettere a) e b), gli stranieri che abbiano conseguito titoli di istruzione media superiore o universitaria rilasciati da istituti di istruzione di lingua italiana e i docenti di istituti universitari di lingua italiana; sono, infine, esenti dalla frequentazione del citato corso di cui alla lettera e), relativamente alla conoscenza di cui alla lettera a), gli stranieri di madrelingua italiana ovvero in possesso di certificazione CILS (livello due B2)».2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo il Governo definisce le procedure idonee a comprovare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché le modalità e gli enti destinati all'organizzazione e all'espletamento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera e) del citato articolo 9-bis. Art. 5.L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:«Art. 10. -1. Il decreto di conferimento della cittadinanza non ha effetto se, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, la persona cui si riferisce non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato». Art. 6.All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 3, le parole: «dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi al prefetto della provincia di residenza che trasmette copia del verbale di giuramento e del decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale di stato civile del comune di residenza»;b) al comma 4, le parole: «dinanzi al quale è stato prestato giuramento, o» sono soppresse.
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